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Informativa sulla Privacy

15/10/10¤Agevolazione per l'accesso al microcredito - Regione Calabria¤E' in corso di pubblicazione una interessante agevolazione regionale, per chi vuole aprire una sua attività in questo periodo.

Si premette che l'agevolazione sarà erogata in conto interessi, e NON vi sarà il fondo perduto.

Saranno agevolabili solo le ditte individuali e società di persone e cooperative di futura costituzione.

Il programma di investimendo da finanziare (nella sua totalità) dovrà essere compreso tra un minimo di 5.000€ ad un massimo di 150.000 (in caso di società di persone con più di due soci).

Sul finanziamento concesso dalla banca, la regione calabria rimborserà gli interessi passivi maturati sul mutuo chirografario.

Per ulteriori chiarimenti o delucidazione sul funzionamento dell'agevolazione, lo studio sarà a vostra disposizione.


Dott Domenico Tarantino



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15/10/10¤Agevolazione per le assunzioni - Regione Calabria¤E' in corso di pubblicazione una interessante agevolazione regionale, per chi in questo periodo deve assumere un dipendente.

E' prevista una agevolazione in tre fasi

1) Borsa di studio
2) Aiuti per l'assunzione
3) Formazione continua

Naturalmente dovranno essere rispettate tutta una serie di regole e rientrare in determinati parametri, per chi volesse approfondire in maniera dettagliata ed analitica l'agevolazione, lo staff del nostro studio è a vostra completa disposizione.

Dott. Domenico Tarantino¤boh¤

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25/11/09¤Novità per le società di capitali che hanno un sito web¤Nuovi obblighi di comunicazione per le imprese che hanno un sito web

L'art. 42 Legge n. 88/2009 modificando l'art. 2250 del Codice Civile, introduce nuovi obblighi di comunicazione via Web per le imprese.
Le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che dispongono "di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico" devono fornire attraverso tale mezzo le seguenti informazioni:

1. la sede sociale, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il numero di iscrizione
2. il capitale sociale, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio
3. l'eventuale stato di liquidazione della società
4. se, in caso di SpA o di Srl, la società ha un socio unico.

La legge è in vigore da agosto e le eventuali sanzioni vanno da 206 Euro a 2065 Euro. ¤boh¤

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30/09/09¤Agevolazioni Tremonti Ter¤Interessanti novità per le aziende che vogliono o devono acquisire dei macchinari NUOVI!!

Ecco alcuni esempi dei potenziali acquisti da poter effettuare

28.2 macchine di impiego generale
28.21 Forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento
28.21.1 – 28.21.10 Forni, fornaci e bruciatori
28.21.2 Sistemi di riscaldamento
28.21.21 Caldaie per riscaldamento
28.21.29 Altri sistemi per riscaldamento
28.22 – 28.22.0 Macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.22.01 Ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02 Gru, argani, verricelli a mano e motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e
piattaforme girevoli
28.22.03 Carriole
28.22.09 Altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23 – 28.23.0 Macchine e attrezzature per ufficio (esclusi compiuter e unità periferiche
28.23.01 Cartucce toner
28.23.09 Macchine e altre attrezzature per ufficio (esclusi compiuter e periferiche)
28.24 – 28.24.0 – 28.24.00 Utensili portatili a motore
28.25 Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
28.25.0 – 28.25.00 Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione;
condizionatori domestici fissi
28.29 Altre macchine di impiego generale nca
28.29.1 – 28.29.10 Bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti
staccate e accessori)
28.29.2 – 28.29.20 Macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e
petrolifere(inclusi parti e accessori)


Lo studio è a completa disposizione per verificare se il vostro potenziale acquisto rientra nella lista completa dei beni agevolati e fornirvi tutta la consulenza necessaria.


Dott. Domenico Tarantino¤boh¤

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18/12/08¤Nuovo limite per Finanziamenti alle Pmi decico dalla UE¤Nuova soglia, momentanea, per i finanziamenti alle imprese.

La nuova soglia è di 500.000,00 €

Neelie Kroes, commissario europeo alla concorrenza, ha giustificato l'elevazioni momentanea della soglia "de minimis" fino al 2010 a 500.000,00€ visto la crisi economica che sta attraversando l'europa.


Dopo il 2010, la soglia ritornerà a 200.000,00€.


Conseguentemente ora l'italia e le regioni dovrammo modificare le varie agevolazioni concedibili come POR o quant'altro con i nuovi limiti.


Le aziende, fiduciose, attendono quello che realmente potrebbe essere un nuovo slancio all'economia.


Dott. Domenico Tarantino


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01/07/08¤Comunicazione Clienti/Fornitori Addio!!¤L'obbligo di invio dell'elenco clienti/fornitori ripristinato due anni fa dalla legge visco bersani, è stato nuovamente soppresso!!

Interessante come chi non vi abbia adempiuto ora non sia più passibile di sanzioni.


Dott. Domenico Tarantino¤boh¤

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01/07/08¤Assegni e Contanti, si cambia di nuovo!! Si torna a 12.500€¤Dopo meno di due mesi, dal 30 aprile 2008 fino al 25 giugno 2008, si ricambia!!
In base al decreto legge 112/08 (la " manovra d'estate") si torna ai vecchi limiti di 12.500 euro, la soglia per il trasferimento dei contanti, per gli assegni bancari, postali e circolari trasferibili e per il saldo dei libretti di deposito bancari e postali al portatore.

Per gli assegni da 12.500 euro in su restano «non trasferibili» e possono essere incassati dal solo e unico beneficiario, direttamente o a mezzo banca. Anche il saldo dei libretti al portatore può tornare sotto i 12.500 euro, mentre resta libero il saldo dei certificati di deposito al portatore.

Di conseguenza viene a cadere anche l'obbligo, imposto al girante, di inserire il proprio codice fiscale nella girata degli assegni trasferibil.

Infine si fa notare invece come sia rimasto invariato il rilascio degli assegni "liberi" (cioè quelli che NON presentano la clausola "non trasferibile" stampata sull'assegno ovvero apposta con timbro), le banche e poste continueranno a consegnare, di regola, assegni «non trasferibili» ai clienti; che, per ottenere i titoli "liberi" dovranno fare una richiesta scritta e pagare il bollo di 1,5 euro per ogni modulo.


Dott Domenico Tarantino¤boh¤

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17/10/07¤Ultimi giorni per la richiesta del rimborso iva sulle auto.¤Il termine ultimo per l’invio telematico della richiesta del rimborso è il 22 ottobre.
Dopo un continuo susseguirsi di interpretazioni, circolari (si pensi solo che l’ultima è datata 12 ottobre 2007 a soli 10 giorni dalla scadenza, circolare n. 55/E.) ormai tutto è delineato, almeno è quello che noi tutti ci auguriamo e speriamo.
Un parametro da osservare e da tenere d’occhio è quello enunciato dalla circolare n. 28/E/2007 la quale ha individuato i criteri di selezione che devono guidare l'attività di accertamento degli Uffici finanziari ai fini del controllo delle istanze di rimborso forfettario presentate.
Infatti, per esigenze di economicità, l'azione di controllo si concentrerà difatti sui soggetti che nel rigo AR42 abbiano dichiarato maggiori imposte sul reddito e Irap per un importo inferiore al 10% rispetto a quello indicato nel rigo AR41, da considerare al lordo degli eventuali abbattimenti operati per effetto della rivendita.

L'indicazione nel rigo AR 42, a titolo di maggiori imposte sul reddito e Irap, di un importo almeno pari al 10% dell'Iva richiesta in detrazione e indicata nel rigo AR 41 determina quale unico effetto di essere esclusi dai criteri di selezione dell'Amministrazione finanziaria.

Anche se questo parametro non da nessun tipo di esclusione certa su verifiche future, in effetti, in tal modo se tutti i contribuenti indicassero un incidenza delle imposte sui redditi superiore al 10% è evidente che il criterio di selezione risulterebbe del tutto superfluo, offrendo così all'agenzia delle Entrate la possibilità di operare controlli a campione ovvero di non operare alcun controllo, strada, naturalmente, non percorribile.



Dott. Domenico Tarantino¤boh¤

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28/02/07¤Le principali novità della finanziaria sulle vendite dei terreni edificabili¤Novità di particolare rilievo è il trattamento fiscale che dal 1° gennaio subiscono i terreni edificabili venduti.

Infatti il comma 310 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.299 del 27 dicembre 2006, testualmente recita:

" Nell'articolo 1, comma 496, primo periodo, delle legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole " e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della concessione", sono soppresse.


Ma cosa significa tutto questo praticamente



In poche parole dal 1° gennaio non sarà più possibile in fase di vendita e registrazione dell'atto dal notaio optare per la tassazione separata.
Tassazione che era in linea generale assai più favorevole per il venditore, infatti la percentuale di tassazione era fino al 2 ottore 2006 del 12,5%, percentuale alzata al 20% dal 3 ottobre fine al 31 dicembre 2006.
Quindi ora la "plusvalenza" generata dal valore dell'acquisto* del terreno, ed il suo valore finale registrato sull'atto sarà tassato in sede di dichiarazione con le attuali nuove aliquote previste dalla finanaziaria 2007.

Facile presumere, visto l'attuale valore dei terreni fabbricabili, che la percentuale di applicazione sarà comunque su buona parte del valore del terreno il 43%.





* Il valore del terreno in fase di acquisto sarà indicizzato al valore della moneta corrente ed inoltre aggiunti i vari costi che sul terreno stesso si sono sostenuti.





Dott. Domenico Tarantino
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28/02/07¤Aggiornamento periodico del sito¤Da Febbraio 2007 si cercherà di aggiornare periodicamente il sito, almeno una o due volte al mese, con articoli di taglio professionale è flash sulle principali novità fiscali.



Tornate a visitarci spesso!!


Dott. Domenico Tarantino¤boh¤

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23/01/06¤NUOVE FIGURE PROFESSIONALI RIFORMA L. 80/2005¤NUOVE FIGURE PROFESSIONALI DEL PROCESSO ESECUTIVO ALLA LUCE DELLA RIFORMA INTRODOTTA DALLA L. 80/2005

Di Domenico Tarantino




All’orizzonte si sta delineando una nuova figura professionale nata sotto l’impulso della riforma della L. 80/2005.
Proprio in virtù di queste importanti novità si dà l’opportunità ai Dottori Commercialisti ed ai Ragionieri Collegiali di entrare in un “ territorio di caccia” in precedenza esclusivamente riservato ai notai, l’esecuzione immobiliare.
Viste le importanti opportunità professionali che si prospettano, l’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Rossano ha deciso di fare un seminario di studio, tenutosi presso il tribunale di Rossano nell’aula ponente il 21 dicembre, al quale hanno preso parte Il presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti Franco Santoro, il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Rossano Carlo Plastina, il Presidente del Collegio dei Ragionieri di Cosenza Eustachio Ventura i quali hanno relazionato insieme a Vincenzo Quaranta Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Rossano ed Antonio Arcovio Cancelliere delle Esecuzioni del tribunale di Rossano.
Il seminario ha riscontrato una notevole adesione tra gli addetti ai lavori, suscitando numerosi interventi dalla “platea”, anche sotto la spinta del presidente dell’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati di Rossano Angela Stella, intervenuta al seminario,interventi grazie ai quali si è cercato di approfondire le competenze professionali e procedurali, che per certi aspetti sono ancora da chiarire e si attendono con ansia le ultime disposizioni del legislatore.
Apre il seminario Franco Santoro il quale dopo aver salutato i presenti, pone l’accento su come i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili non debbano lasciarsi sfuggire questa opportunità, dimostrando capacità organizzative che fino a poco tempo fa ci erano sconosciute, e dal confronto continuo e costante che si avrà con gli Avvocati ed i Notai.
Segue l’intervento di Carlo Plastina che precisa come siano delicati i nuovi compiti spettanti a chi deciderà di intraprendere questa nuova figura professionale, perché il professionista non sarà solo d’ausilio, ma in molte funzioni si sostituirà al Giudice, e di conseguenza si dovranno affrontare problematiche a noi ora sconosciute che si superanno solo con la massima professionalità e preparazione, su questo punto si allaccia l’intervento di Eustachio Ventura sottolineando come sia importante la preparazione di fronte a queste nuove problematiche, ma al tempo stesso di non lasciarsi intimidire dalle responsabilità ed intraprendere questo nuovo cammino.
Il seminario entra nel vivo del dibattito quando prende la parola Vincenzo Quaranta Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Rossano, che con un intervento molto articolato esamina l’attuale formulazione di procedura civile in merito alle modifiche apportate dalla L. 80/2005.
Sottolineando come con l’art. 569 ter ed art. 591 ora il Giudice con un’ordinanza può,sentite le parti interessate, delegare ad un Commercialista, Avvocato o Notaio le fasi di vendita degli immobili.
Allo stadio attuale delle cose il legislatore non ha previsto la possibilità da parte del Giudice di nominare un Esperto Contabile, questo in virtù dell’imminente unificazione degli albi che porterà una divisione delle competenze, anche se una nuova riformulazione della legge è, ovviamente, ancora possibile.
A più riprese, nel suo intervento, il Giudice Quaranta, ha tenuto a sottolineare come i professionisti dovranno avere un’ottima padronanza della materia, ed essere strutturati in maniera efficace ed efficiente, cosa che i Dottori Commercialisti devono ancora dimostrare.
In alcuni casi il Dottore Commercialista sarà “guidato” dal giudice, come per la pubblicità e gli avvisi che per queste vendite saranno predisposte, infatti sarà compito dello stesso Giudice indicare nella propria nomina chiaramente i giornali di tiratura nazionale o locale sui quali fare apparire gli annunci, ed i vari siti internet su cui pubblicare tutte le relative informazioni.
Mentre sarà cura del professionista nominato verificare, ad esempio, i dati catastali, se sussistono i presupposti per procedere alla vendita, l’identificazione in maniera chiara e certa dell’immobile pignorato sul quale si procederà alla vendita senza incanto, stabilire la data ed il luogo ove si terrà l’udienza pubblica nella quale si procederà all’esame delle offerte pervenute, determinare il prezzo base dell’immobile sia in base alla stima effettuata dal perito ma anche in merito ad una propria valutazione professionale, fissare la percentuale minima di rialzo delle offerte (solitamente tra il 3 ed il 5%), specificare il termine ultimo entro il quale si potranno far pervenire le offerte e gli stessi importi versati a titolo di cauzione che per legge è il 10% del valore, ma tale percentuale nella prassi è aumentata di circa il 20% per le spese presuntive di trasferimento.
In virtù di tutta questa miriade di obblighi e relative responsabilità, l’invito del Giudice Quaranta è quello di presentarsi in maniera professionale e preparata, altrimenti non sarà possibile esplicarli in maniera corretta e solerte, infatti è intenzione del Tribunale di Rossano nominare solo quei professionisti in possesso di una comprovata organizzazione e professionalità, proprio per evitare incresciosi inconvenienti e non essere costretti a rivedere l’intero lavoro svolto dal professionista, per questo si paventano anche associazioni tra più Dottori Commercialisti, o tra Dottori Commercialisti ed Avvocati per adempiere al meglio questi incarichi.
Di taglio invece decisamente pratico è stato l’intervento del Cancelliere Antonio Arcovio, il quale si è soffermato principalmente sull’espletamento tenico-pratico delle formalità burocratiche, proprio perché il professionista si troverà a svolgere molte funzioni proprie del cancelliere, invitando tutti i presenti a rivolgersi presso la sua cancelleria in caso di qualsiasi dubbio o perplessità, non andando così incontro a sanzioni particolarmente gravi e pesanti che incombono in caso di erronee comunicazioni o ritardi nell’espletamento delle funzioni.
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16/01/06¤Albo Unico¤CONVEGNO “ALBO UNICO”
Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n.34”


Di Domenico Tarantino


Di gran richiamo è stato il convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti Di Rossano e dal Collegio dei Ragionieri di Cosenza patrocinato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Consiglio Nazionale dei Ragionieri, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti tenutosi nell’ormai consueta cornice di Palazzo Bernardino a Rossano il 3 dicembre.
Il Convegno ha trovato una grandissima risposta negli addetti hai lavori, i quali hanno partecipato numerosi a questa iniziativa, anche per merito degli autorevolissimi relatori presenti alla manifestazione come Giorgio Sganga e Gianni Stella membri del Collegio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Aldo Siniscalchi Delegato alla Cassa Nazionale per la Calabria ed Antonio Pastore Presidente della Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Tra i presenti in sala vi erano anche , il Presidente dell’ordine dei Dottori Commercialisti di Cosenza Maurizio Napoletano, il Coordinatore Regionale Giovani Dottori commercialisti della Calabria Maria Luisa Campise, il componente della Giunta Nazionale Giovani Dottori Commercialisti Antonio Repaci, per l’Agenzia delle Entrate di Rossano il Direttore Gennaro Russo la Dott.ssa De Franco e l’ex Direttore Covello.
Il convegno ha preso il via con il saluto ai presenti di Carlo Plastina il quale nel suo intervento ha sottolineato come siano stati tolti vari compiti ai Dottori Commercialisti come la gestione dei fitti d’azienda, le cessioni di quote sociali, e come queste mansioni vengano delegate, dal legislatore, ad altre figure professionali, continuando nel suo intervento Plastina ha toccato altri temi caldi, come l’auspicata soppressione dell’irap per i professionisti ed il rimborso spese per i giovani tirocinanti in fase di formazione professionale.
Prendendo la parola Eustachio Ventura, fa una ricostruzione storica dell’ordine dei Ragionieri (Esperti Contabili) partendo dalla sua costituzione nel 1906 e di come con la nascita nel 1953 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti si sia creato un Ordine “Fotocopia”, facendo si che l’Italia sia l’Unico paese a livello europeo ad avere due ordini in materia fiscale.
Oggigiorno questo è anacronistico in virtù anche dell’obbligo per i Ragionieri di una laurea triennale e di un tirocinio di tre anni, quindi per una questione sia di uniformità che per una professionalità orientata sempre su standard più elevati è da cogliere positivamente questa unificazione.
Segue un intervento energico e determinato di Giorgio Sganga nel quale dichiara come ci stiamo portando dietro ormai da anni questo errore storico di un ordinamento praticamente identico, e di come l’unione di fatto sia già avvenuta, anche perché nella vita professionale di tutti i giorni i Dottori Commercialisti ed i Ragionieri convivono già da anni, ed anzi ora dobbiamo farci forza di questa unione andando tutti in una stessa direzione affermando con decisione i nostri diritti in modo da salvaguardare una professione spesso saccheggiata ed attaccata dalle parti sociali individuando nella figura del commercialista un aggravio insostenibile per la nostra economia.
Ed è proprio da queste accuse infondate ed inesistenti che dobbiamo rispondere uniti, avendo come unico scopo quello di un netto miglioramento della nostra professionalità e del territorio nel quale operiamo in quanto profondi conoscitori dello stesso, noi non siamo una palla al piede per l’economia ma un traino.
Concludendo Sganga ha affermato come sia il caso di lottare insieme per eliminare le “brutture” degli studi di settore per i professionisti, che non rispecchiano la realtà, e su come modificare la ritenuta d’acconto.
Sicuramente Gianni Stella è stato uno degli alfieri del no all’unificazione degli albi e nel suo intervento ha fatto vari riferimenti storici sul perché l’Ordine dei Dottori Commercialisti sia nato dopo (nel 1953, dopo due tentativi andati male nel 1929 e nel 1949) e su come a suo avviso l’Ordine dei Dottori Commercialisti si sia piegato a volontà politiche, ma quando l’unificazione sembrava ormai compromessa lo stesso Stella ha portato insieme a Serao (Ex presidente nazionale dei Dottori Commercialisti) ed agli altri Consiglieri a compimento l’accordo per l’albo unico.
Aldo Siniscalchi sottolinea come la Calabria costituisca motivo d’invidia grazie alla compatezza che esprime a livello di Ordini e come riesca a far sentire la propria voce.
Il ruolo del delegato alla Cassa Nazionale è molto delicato, soprattutto in un momento come questo di cambiamenti e rivoluzioni, e di come sia giovane la cassa dei Dottori Commercialisti (esiste solo da 40 anni) evidenziando l’attuale rapporto di un pensionato ogni dieci lavoratori, e di come questo sarà destinato inevitabilmente a cambiare.
Di grande attualità ed interesse la relazione di Antonio Pastore, che ricorda come non sia stato facile arrivare a questo albo unico e quante tensioni ed attriti vi siano stati all’interno delle varie professioni, soprattutto in merito alle pensioni.
Infatti la fusione tra le due casse è tutt’altro che scontata, proprio perché si dovranno valutare sia i patrimoni di entrambe le casse, valutando non solo gli “asset”, gli immobili e le passività, ma fondamentalmente le promesse fatte ai propri contribuenti da parte delle rispettive casse nazionali.
Argomento, questo, molto delicato e di difficile valutazione, reso ancor più arduo dal trend positivo di crescita dei Dottori Commercialisti circa il 7%, contro una professione , quella dei Ragionieri, che non può sicuramente vantare un’altrettanto buon risultato, e visto il rischio che i Dottori Commercialisti si sobbarchino le pensioni dei Ragionieri è alto, proprio per evitare simili problematiche si dovranno studiare e valutare tutti gli aspetti prima di decidere se e come effettuare questa fusione tra le casse.



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16/01/06¤Unico 2005¤Novità su Unico 2005
Giovani Commercialisti a Confronto

Di Germano Sciarrotta e Domenico Tarantino

Notevole interesse ha riscosso tra gli imprenditori ed i professionisti il tema di discussione, “Le ultime novità sull’unico 2005” questo è stato l’oggetto del convegno di studi organizzato dall’ Unione Nazionale, Regionale e Locale dei Giovani Dottori Commercialisti , con il patrocinio della città di Rossano, Ordine dei Dottori Commercialisti di Rossano e Collegio dei Ragionieri di Cosenza.
Di particolare attualità in vista delle imminenti scadenze fiscali il convegno si è tenuto nella splendida cornice di Palazzo San Bernardino a Rossano Calabro il 18 giugno.
Ai lavori hanno preso parte autorevoli relatori, Vincenzo Busa, Direttore Centrale Normativa e Contenzioso Agenzia delle Entrate, che ha relazionato su “interferenze fiscali e trasparenza”, Alberto Meloncelli dottore commercialista il quale ha analizzato la normativa su “studi di settore, tassazione immobili e concordato preventivo biennale”, sulle “novità irap” si è soffermato Nicola Sgobba Dottore commercialista.
Dopo i saluti iniziali di Franco Santoro presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Rossano, il quale ha ringraziato i convenuti per la riuscita della prestigiosa manifestazione, ha portato i suoi saluti il primo cittadino di Rossano il Dottore Commercialista Orazio Longo che ha colto l’occasione per raccontare delle esperienze professionali vissute con il Direttore Centrale Normativa e Contenzioso Agenzia delle Entrate Vincenzo Busa, relatore di spicco della manifestazione, nel periodo in cui quest’ultimo era direttore dell’Ufficio Imposte di Rossano.
Per l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Rossano sono intervenuti il Presidente Carlo Plastina ed il Vice Presidente Vittorio De Luca.
Il Coordinatore Regionale Giovani Dottori commercialisti della Calabria Maria Luisa Campise ha svolto il ruolo di moderatrice dei lavori, coordinando gli interventi dei vari relatori.
Eustachio Ventura Presidente del collegio dei Ragionieri di Cosenza, nei suoi saluti ha avuto modo di sottolineare l’importanza della prossima unificazione degli Albi evidenziandone la prospettiva d’applicazione a lungo termine.
Ha aperto il dibattito Vincenzo Busa il quale nel proprio intervento ha brevemente accennato al dibattito alle agevolazioni fiscali analizzando principalmente il credito d’imposta evidenziandone il positivo impatto sociale e l’importanza di aver comunque favorito l’andamento dell’economia in un momento di recessione, nel quale il governo non ha potuto fornire un aiuto diretto alle imprese.
Entrando nel vivo della discussione, il direttore Busa, ha relazionato sulle interferenze fiscali sottolineando l’esigenza che il bilancio civilistico recuperi la sua funzione di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica delle imprese.
In seguito all’abolizione della norma dell’art. 2426 c.c. che consentiva di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie tali poste verranno indicate nel novello quadro “EC” di Unico 2005, in tale quadro sarà gestito anche il disinquinamento dalle interferenze fiscali pregresse.
Concludendo il proprio intervento, Busa, ha sollecitato gli intervenuti, con la puntualità e la competenza che lo distinguono, a valutare attentamente i vantaggi in termine di gestione delle perdite che possono derivare dall’applicazione della trasparenza fiscale alle società di capitali, sottolineando come questa possa essere di particolare interesse soprattutto in un territorio come il nostro dove le società a responsabilità limitata è particolarmente diffusa.
Nel suo intervento Alberto Meloncelli ha sottolineato l’importanza crescente del ruolo degli studi di settore tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, quale strumento di determinazione dei ricavi e dunque del reddito imponibile, evidenziando come dall’esercizio 2004 è divenuto maggiormente oneroso adeguarsi ai ricavi puntuali determinati dagli studi, in quanto è dovuta una maggiorazione del 3% sulla differenza tra ricavi stimati e ricavi effettivi, qualora i ricavi stimati superino del 10% quelli realmente conseguiti.
Per quanto riguarda la tassazione degli immobili ha illustrato le novità di Unico 2005 portando all’attenzione dei presenti come da quest’anno, relativamente alla detraibilità degli interessi sui mutui per l’acquisto della prima abitazione, sia necessario fare riferimento al prezzo di acquisto indicato nell’atto notarile e non più all’importo totale del mutuo.
Nicola Sgobba, ha apostrofato l’irap come “un’imposta regionale in agonia permanente” mettendo in risalto le contraddizioni in cui è caduta l’amministrazione finanziaria costringendo,sostanzialmente, i contribuenti al versamento dell’acconto per l’anno 2005.
Ha chiuso i lavori della giornata di studi Antonio Repaci Componente della Giunta Nazionale Giovani Dottori Commercialisti il quale ha espresso soddisfazione per la riuscita della prestigiosa manifestazione salutando i numerosi rappresentanti istituzionali e di settore presenti in sala tra cui il Consigliere Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti Giorgio Sganga, il Presidente dell’ordine dei Dottori Commercialisti di Cosenza Maurizio Napoletano ed il Direttore dell’Agenzia delle Entrate di Rossano Gennaro Russo.




Articolo pubblicato sulla rivista "Quantum - Periodico di Economia - Il giornale dei Dottori Commerciali e degli Esperti Contabili" pag. 40-41 di Maggio-Luglio 2005¤boh¤3.JPG

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26/10/05¤Disciplina Fiscale Apparecchi e Congegni da Intrattenimento¤Gli apparecchi da intrattenimento si distinguono in due categorie: con vincite (art. 110, co. 6 TULPS) e senza vincite in denaro (art. 110 co. 7 TULPS)

Apparecchi con vincite in denaro (art. 110 co. 6 TULPS)

Congegni per il gioco lecito la cui caratteristica principale è la corresponsione di vincite in denaro. Tali apparecchi devono presentare i seguenti requisiti:

> Preponderanza egli elementi di abilità trattenimento rispetto all’elemento aleatorio
> Attivazione solo con l’introduzione di moneta metallica
> Costo della partita non superiore ai 50 centesimi di euro
> Durata di ciascuna partita non è inferiore ai 10 secondi
> Distribuzione di vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 20 volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche.
Per questi apparecchi e congegni le vincite computate, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14000 partite, non deve risultare inferiore al 75% delle somme giocate.
È fatto divieto di riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

Apparecchi senza vincite in denaro (art. 110 co. 7 TULPS)

Individua tre tipologie di apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) Comprende gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale e strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita.
b) Comprende gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino ad un massimo di dieci volte. Tutti questi apparecchi devono essere irreversibilmente convertiti in apparecchi per il gioco lecito in modo da non poter consentire il prolungamento o la ripetizione della partita.
c) Riguarda gli apparecchi e congegni basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore ed il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

Apparecchi illeciti (commi 495 e 496 L. 311/04)

Definitva abrogazione della lettera b) co. 7 dell'art. 110 TULPS ossia degli apparecchi cosiddetti "video poker". Questo significa che dovranno essere trasformati in apparecchi diversi e, comunque, con le caratteristiche tipiche dei congegni previsti dall'art. 110 co. 6 (apparecchi con vincite in denaro), co. 7 lett. a) (apparecchi con vincite di piccola oggettistica), co. 7 lett. c) (apparecchi senza premi).


Disciplina fiscale

Apparecchi con vincite in denaro (art. 110 co. 6 TULPS)

Per tali apparecchi l'art. 39 co. 13 D.L. 269/03, con decorrenza 1.1.04, prevede l'assoggettamento al PREU (Prelievo Erariale Unico), pari al 13,5% delle somme giocate. Il PREU nasce con la finalità di sostituire tutte le imposte sull'intero ammontare delle giocate con un unico prelievo. Il decreto direttoriale 14 luglio 2004 dell’AAMS (pubbl. in GU n. 173 del 26/07/04) ha stabilito che la base imponibile del PREU sugli apparecchi da gioco è costituita dal numero di somme giocate nel periodo contabile di riferimento: valore ottenuto sottraendo al numero di giocate mostrato dal contatore alla fine dell’ultimo giorno del periodo di riferimento il numero di giocate rilevato all’inizio del periodo di imposizione erariale.

In particolare, soggetto passivo del prelievo è colui al quale l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi suddetti (art. 38 co. 4 legge 388/00). La riscossione del prelievo avviene con versamenti da effettuarsi con il modello F24 entro il giorno 20 di ogni mese con riferimento alle somme giocate tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese stesso ed entro il giorno 5 di ogni mese con riferimento alle somme giocate nel periodo residuo del mese precedente.
Per il versamento di tale PREU, dei relativi interessi e delle eventuali sanzioni sono istituiti i seguenti codici tributi:
> Prelievo erariale unico ed interessi sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110 c, 6 (TULPS) – Art. 39 c. 13 D.L. 269/03: cod. 5140
> Sanzione del Preu sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110 c, 6 (TULPS) – Art. 39 c. 13 D.L. 269/03: cod. 5141
(Provvedimento Direttore A.E. del 16 dicembre 2004)

NORMATIVA IVA

L’operazione di raccolta delle giocate relative agli apparecchi in questione rientra nel campo della esenzione oggettiva dall’applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 10 primo comma n. 6 del DPR 633/72 così come stabilito dall’art. 1 comma 497 della legge 30/12/04 n. 311 (legge finanziaria 2005)

Apparecchi senza vincite in denaro (art. 110 co. 7 TULPS)

A tali giochi si applica l’Imposta sugli Intrattenimenti, normativa contenuta nell’art. 14-bis del DPR 640/72, così come innovato dall’art. 22 comma 4 della legge 289/02 (finanziaria 2003). Per i congegni in questione la base imponibile è determinata in via forfetaria, stabilita una prima volta dal comma 5 dell’art. 14-bis del DPR 640/72, da ultimo modificato dal recente provvedimento del direttore dell’AAMS del 28/01/2005. L’art. 3 del predetto decreto del 28/1/2005 nel comma 1 conferma il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione in ragione della frazione di anno residua. Per gli apparecchi in questione, secondo quanto stabilito nel punto 2 della tariffa allegata al DPR 640/72 l’imposta sugli intrattenimenti è dell’8%. Con la risoluzione del 5/1/2005 sono stati istituiti i codici tributi 5123 per il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti e 5125 per gli interessi da indicare nel modello F24 accise, sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione.

NORMATIVA IVA

Il comma 6 dell’art. 74 del DPR 633/72 disciplina ai fini Iva il settore degli intrattenimenti, dei giochi e delle attività indicate in una speciale tabella contenuta nel dpr 640/72. L’art. 74 stabilisce che per le attività sopra indicate l’Iva si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti (per il 2005 vedi Provvedimento del direttore dell’AAMS del 28/1/2005), mentre la detrazione viene considerata forfetariamente al 50%. Alla base imponibile di cui sopra va applicata l’aliquota Iva al 20% in base al sesto comma dell’art. 74 del DPR 633/72. per l’Iva va utilizzato il codice 6729.


Il PREU è prelievo sostitutivo dell'imposta sugli spettacoli e dell'iva, ma non delle imposte sui redditi che devono essere corrisposte dalla società esercente l'attività.
La ritenuta alla fonte sulle vincite degli apparecchi e congegni con vincite in denaro deve ritenersi ricompresa nel PREU (art. 30 DPR n. 600/73)



A cura della Dott.ssa Achiropita Sciommarella
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