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26/10/05 - Disciplina Fiscale Apparecchi e Congegni da Intrattenimento

Gli apparecchi da intrattenimento si distinguono in due categorie: con vincite (art. 110, co. 6 TULPS) e senza vincite in denaro (art. 110 co. 7 TULPS)

Apparecchi con vincite in denaro (art. 110 co. 6 TULPS)

Congegni per il gioco lecito la cui caratteristica principale è la corresponsione di vincite in denaro. Tali apparecchi devono presentare i seguenti requisiti:

> Preponderanza egli elementi di abilità trattenimento rispetto all’elemento aleatorio
> Attivazione solo con l’introduzione di moneta metallica
> Costo della partita non superiore ai 50 centesimi di euro
> Durata di ciascuna partita non è inferiore ai 10 secondi
> Distribuzione di vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 20 volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche.
Per questi apparecchi e congegni le vincite computate, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14000 partite, non deve risultare inferiore al 75% delle somme giocate.
È fatto divieto di riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

Apparecchi senza vincite in denaro (art. 110 co. 7 TULPS)

Individua tre tipologie di apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) Comprende gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale e strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita.
b) Comprende gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino ad un massimo di dieci volte. Tutti questi apparecchi devono essere irreversibilmente convertiti in apparecchi per il gioco lecito in modo da non poter consentire il prolungamento o la ripetizione della partita.
c) Riguarda gli apparecchi e congegni basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore ed il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

Apparecchi illeciti (commi 495 e 496 L. 311/04)

Definitva abrogazione della lettera b) co. 7 dell'art. 110 TULPS ossia degli apparecchi cosiddetti "video poker". Questo significa che dovranno essere trasformati in apparecchi diversi e, comunque, con le caratteristiche tipiche dei congegni previsti dall'art. 110 co. 6 (apparecchi con vincite in denaro), co. 7 lett. a) (apparecchi con vincite di piccola oggettistica), co. 7 lett. c) (apparecchi senza premi).


Disciplina fiscale

Apparecchi con vincite in denaro (art. 110 co. 6 TULPS)

Per tali apparecchi l'art. 39 co. 13 D.L. 269/03, con decorrenza 1.1.04, prevede l'assoggettamento al PREU (Prelievo Erariale Unico), pari al 13,5% delle somme giocate. Il PREU nasce con la finalità di sostituire tutte le imposte sull'intero ammontare delle giocate con un unico prelievo. Il decreto direttoriale 14 luglio 2004 dell’AAMS (pubbl. in GU n. 173 del 26/07/04) ha stabilito che la base imponibile del PREU sugli apparecchi da gioco è costituita dal numero di somme giocate nel periodo contabile di riferimento: valore ottenuto sottraendo al numero di giocate mostrato dal contatore alla fine dell’ultimo giorno del periodo di riferimento il numero di giocate rilevato all’inizio del periodo di imposizione erariale.

In particolare, soggetto passivo del prelievo è colui al quale l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi suddetti (art. 38 co. 4 legge 388/00). La riscossione del prelievo avviene con versamenti da effettuarsi con il modello F24 entro il giorno 20 di ogni mese con riferimento alle somme giocate tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese stesso ed entro il giorno 5 di ogni mese con riferimento alle somme giocate nel periodo residuo del mese precedente.
Per il versamento di tale PREU, dei relativi interessi e delle eventuali sanzioni sono istituiti i seguenti codici tributi:
> Prelievo erariale unico ed interessi sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110 c, 6 (TULPS) – Art. 39 c. 13 D.L. 269/03: cod. 5140
> Sanzione del Preu sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110 c, 6 (TULPS) – Art. 39 c. 13 D.L. 269/03: cod. 5141
(Provvedimento Direttore A.E. del 16 dicembre 2004)

NORMATIVA IVA

L’operazione di raccolta delle giocate relative agli apparecchi in questione rientra nel campo della esenzione oggettiva dall’applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 10 primo comma n. 6 del DPR 633/72 così come stabilito dall’art. 1 comma 497 della legge 30/12/04 n. 311 (legge finanziaria 2005)

Apparecchi senza vincite in denaro (art. 110 co. 7 TULPS)

A tali giochi si applica l’Imposta sugli Intrattenimenti, normativa contenuta nell’art. 14-bis del DPR 640/72, così come innovato dall’art. 22 comma 4 della legge 289/02 (finanziaria 2003). Per i congegni in questione la base imponibile è determinata in via forfetaria, stabilita una prima volta dal comma 5 dell’art. 14-bis del DPR 640/72, da ultimo modificato dal recente provvedimento del direttore dell’AAMS del 28/01/2005. L’art. 3 del predetto decreto del 28/1/2005 nel comma 1 conferma il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione in ragione della frazione di anno residua. Per gli apparecchi in questione, secondo quanto stabilito nel punto 2 della tariffa allegata al DPR 640/72 l’imposta sugli intrattenimenti è dell’8%. Con la risoluzione del 5/1/2005 sono stati istituiti i codici tributi 5123 per il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti e 5125 per gli interessi da indicare nel modello F24 accise, sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione.

NORMATIVA IVA

Il comma 6 dell’art. 74 del DPR 633/72 disciplina ai fini Iva il settore degli intrattenimenti, dei giochi e delle attività indicate in una speciale tabella contenuta nel dpr 640/72. L’art. 74 stabilisce che per le attività sopra indicate l’Iva si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti (per il 2005 vedi Provvedimento del direttore dell’AAMS del 28/1/2005), mentre la detrazione viene considerata forfetariamente al 50%. Alla base imponibile di cui sopra va applicata l’aliquota Iva al 20% in base al sesto comma dell’art. 74 del DPR 633/72. per l’Iva va utilizzato il codice 6729.


Il PREU è prelievo sostitutivo dell'imposta sugli spettacoli e dell'iva, ma non delle imposte sui redditi che devono essere corrisposte dalla società esercente l'attività.
La ritenuta alla fonte sulle vincite degli apparecchi e congegni con vincite in denaro deve ritenersi ricompresa nel PREU (art. 30 DPR n. 600/73)



A cura della Dott.ssa Achiropita Sciommarella